Ordinanza 243/2017 (ECLI:IT:COST:2017:243)
Massima numero 40186
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 24/11/2017; Pubblicazione in G. U. 29/11/2017
Massime associate alla pronuncia:  40187


Titolo
Imposte e tasse - Addizionale regionale IRPEF - Incremento automatico dell'aliquota di 0,30 punti percentuali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Denunciato difetto di collegamento della maggior imposta con la capacità contributiva dei cittadini - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 e 6, comma 10, del d.lgs. n. 68 del 2011, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso - in riferimento all'art. 53 Cost. - in quanto l'incremento automatico annuale di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispettivamente previsto e confermato dalle disposizioni censurate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sarebbe privo di collegamento con la capacità contributiva dei cittadini. La normativa censurata interviene sulla disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF esclusivamente sotto il profilo dell'aliquota, rimesso all'ampia discrezionalità del legislatore, senza superare il limite della non arbitrarietà o irrazionalità delle relative scelte, atteso che l'incremento annuale, riferito a una fonte di gettito destinato alla Regione, si colloca nel contesto di una "complessa procedura" e di un'ampia serie di misure, le quali dipendono da una situazione oggettiva di rilevante e perdurante disavanzo nel principale comparto di spesa regionale e mirano a risanare la gestione del servizio per assicurare, contemporaneamente, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica e, in ultima analisi, per garantire i livelli essenziali di assistenza, non essendo invece condivisibile il rilievo secondo cui il disavanzo dipende esclusivamente da condotte dolose o colpose imputabili ai responsabili del servizio sanitario. (Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2015, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012, n. 111 del 1997 e ordinanze n. 23 del 2005, n. 449 del 1998 e n. 352 del 1995, sulla discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'entità dell'onere tributario; sentenze n. 192 del 2017, n. 190 del 2017, n. 106 del 2017, n. 14 del 2017, n. 266 del 2016, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 85 del 2014, n. 219 del 2013 e n. 51 del 2013, sulla disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari).

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 86

decreto legislativo  06/05/2011  n. 68  art. 6  co. 10

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte