Ordinanza 243/2017 (ECLI:IT:COST:2017:243)
Massima numero 40187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 24/11/2017; Pubblicazione in G. U. 29/11/2017
Massime associate alla pronuncia:
40186
Titolo
Imposte e tasse - Addizionale regionale IRPEF - Incremento automatico dell'aliquota di 0,30 punti percentuali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Denunciato contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della PA e violazione del diritto di difesa del contribuente - Lacunosa ricostruzione del quadro normativo, erronea identificazione delle norme da sottoporre a censura e conseguente incongruità del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Addizionale regionale IRPEF - Incremento automatico dell'aliquota di 0,30 punti percentuali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario - Denunciato contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità della PA e violazione del diritto di difesa del contribuente - Lacunosa ricostruzione del quadro normativo, erronea identificazione delle norme da sottoporre a censura e conseguente incongruità del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per plurime ragioni - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 e 6, comma 10, del d.lgs. n. 68 del 2011, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso - in riferimento agli artt. 97 e 24 Cost. - in quanto l'incremento automatico annuale di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispettivamente previsto e confermato dalle disposizioni censurate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sarebbe correlato a un parametro del tutto discrezionale, rimesso alla valutazione di organi tecnici, senza possibilità di contraddittorio per il contribuente né garanzie di motivazione e di imparzialità della pubblica amministrazione. Il rimettente ricostruisce in modo lacunoso il quadro normativo, trascurando di identificare compiutamente le fonti della disciplina degli organi preposti a verificare l'attuazione dei piani di rientro, delle procedure a tal fine applicabili e del regime giuridico dei relativi atti, con il risultato di rivolgere le censure verso norme che non riguardano tali profili organizzativi e procedimentali, e di formulare un petitum incongruente rispetto alle argomentazioni sviluppate. (Precedenti citati: ordinanze n. 88 del 2017, n. 55 del 2017, n. 11 del 2017, n. 247 del 2016, n. 136 del 2016 e n. 33 del 2016, sull'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento; sentenze n. 35 del 2017 e n. 140 del 2016, e ordinanze n. 182 del 2016 e n. 153 del 2016, sulla c.d. aberratio ictus; sentenze n. 32 del 2016, n. 247 del 2015, n. 210 del 2015 e ordinanza n. 47 del 2016, sull'incongruenza del petitum).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per plurime ragioni - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 86, della legge n. 191 del 2009 e 6, comma 10, del d.lgs. n. 68 del 2011, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso - in riferimento agli artt. 97 e 24 Cost. - in quanto l'incremento automatico annuale di 0,30 punti percentuali dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispettivamente previsto e confermato dalle disposizioni censurate in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal disavanzo sanitario, sarebbe correlato a un parametro del tutto discrezionale, rimesso alla valutazione di organi tecnici, senza possibilità di contraddittorio per il contribuente né garanzie di motivazione e di imparzialità della pubblica amministrazione. Il rimettente ricostruisce in modo lacunoso il quadro normativo, trascurando di identificare compiutamente le fonti della disciplina degli organi preposti a verificare l'attuazione dei piani di rientro, delle procedure a tal fine applicabili e del regime giuridico dei relativi atti, con il risultato di rivolgere le censure verso norme che non riguardano tali profili organizzativi e procedimentali, e di formulare un petitum incongruente rispetto alle argomentazioni sviluppate. (Precedenti citati: ordinanze n. 88 del 2017, n. 55 del 2017, n. 11 del 2017, n. 247 del 2016, n. 136 del 2016 e n. 33 del 2016, sull'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento; sentenze n. 35 del 2017 e n. 140 del 2016, e ordinanze n. 182 del 2016 e n. 153 del 2016, sulla c.d. aberratio ictus; sentenze n. 32 del 2016, n. 247 del 2015, n. 210 del 2015 e ordinanza n. 47 del 2016, sull'incongruenza del petitum).
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 86
decreto legislativo
06/05/2011
n. 68
art. 6
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte