Ordinanza 244/2017 (ECLI:IT:COST:2017:244)
Massima numero 40153
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 24/11/2017; Pubblicazione in G. U. 29/11/2017
Massime associate alla pronuncia:
40152
Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Detrazione dall'anno d'imposta 2007 delle erogazioni in danaro a favore di partiti politici - Possibilità anche se effettuate non a titolo di liberalità, ma di corrispettivo del "patto" di candidatura - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e capacità contributiva, del diritto di difesa della pubblica amministrazione e delle maggioranze parlamentari necessarie per l'approvazione di "una sostanziale amnistia" - Incompleta ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di adeguata motivazione ai fini della rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone fisiche - Detrazione dall'anno d'imposta 2007 delle erogazioni in danaro a favore di partiti politici - Possibilità anche se effettuate non a titolo di liberalità, ma di corrispettivo del "patto" di candidatura - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e capacità contributiva, del diritto di difesa della pubblica amministrazione e delle maggioranze parlamentari necessarie per l'approvazione di "una sostanziale amnistia" - Incompleta ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di adeguata motivazione ai fini della rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di adeguata motivazione ai fini della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis [primo periodo], del d.l. n. 149 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 13 del 2014), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 Cost., in quanto, a partire dall'anno di imposta 2007, ammetterebbe comunque a detrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, le erogazioni in danaro (tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la normativa antiriciclaggio) a favore di partiti politici, pur se effettuate non a titolo di liberalità, ma di corrispettivo del "patto" di candidatura. Il rimettente ha omesso di dar conto della disciplina - prevista dal secondo periodo (introdotto dalla legge n. 190 del 2014) del citato comma 4-bis - che ammette la detraibilità dei versamenti effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni, e di conseguenza non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali tale disciplina dovrebbe ritenersi inapplicabile nel processo principale, benché esso verta proprio sulla detraibilità di erogazioni in denaro effettuate da un eletto nelle fila del partito beneficiario di esse. (Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2015, n. 251 del 2014, n. 165 del 2014, n. 114 del 2013 e n. 356 del 2010, ordinanze n. 194 del 2014 e n. 276 del 2013, sulla inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo e conseguente difetto di adeguata motivazione ai fini della rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4-bis [primo periodo], del d.l. n. 149 del 2013 (conv., con modif., in legge n. 13 del 2014), censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 79 Cost., in quanto, a partire dall'anno di imposta 2007, ammetterebbe comunque a detrazione, ai sensi dell'art. 15, comma 1-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, le erogazioni in danaro (tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la normativa antiriciclaggio) a favore di partiti politici, pur se effettuate non a titolo di liberalità, ma di corrispettivo del "patto" di candidatura. Il rimettente ha omesso di dar conto della disciplina - prevista dal secondo periodo (introdotto dalla legge n. 190 del 2014) del citato comma 4-bis - che ammette la detraibilità dei versamenti effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni, e di conseguenza non ha fornito adeguata motivazione delle ragioni per le quali tale disciplina dovrebbe ritenersi inapplicabile nel processo principale, benché esso verta proprio sulla detraibilità di erogazioni in denaro effettuate da un eletto nelle fila del partito beneficiario di esse. (Precedenti citati: sentenze n. 27 del 2015, n. 251 del 2014, n. 165 del 2014, n. 114 del 2013 e n. 356 del 2010, ordinanze n. 194 del 2014 e n. 276 del 2013, sulla inammissibilità per incompleta ricostruzione del quadro normativo).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/12/2013
n. 149
art. 11
co. 4
legge
21/02/2014
n. 13
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 79
Altri parametri e norme interposte