Sentenza 245/2017 (ECLI:IT:COST:2017:245)
Massima numero 40027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Notificazioni e comunicazioni nei giudizi davanti alla Corte - Notifica "in proprio" del ricorso governativo a mezzo posta - Possibilità che sia effettuata da un procuratore dello Stato, anziché dall'avvocato dello Stato incaricato dell'affare - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Notificazioni e comunicazioni nei giudizi davanti alla Corte - Notifica "in proprio" del ricorso governativo a mezzo posta - Possibilità che sia effettuata da un procuratore dello Stato, anziché dall'avvocato dello Stato incaricato dell'affare - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 4, lett. d), e 5, 3, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità che assume inesistente (e quindi insanabile nonostante l'avvenuto raggiungimento dello scopo) la notificazione del ricorso effettuata a mezzo posta da un procuratore dello Stato, anziché dall'avvocato dello Stato incaricato dell'affare. Posto che i procuratori dello Stato sono legittimati (dagli artt. 1, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933 e 8, terzo comma, della legge n. 103 del 1979) a esercitare il patrocinio innanzi alle magistrature superiori, e che l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 autorizza l'Avvocatura dello Stato, intesa quale ufficio, a eseguire le notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994, ne consegue che anche un procuratore dello Stato, incardinato nell'ufficio, è autorizzato a dare impulso processuale ai giudizi di legittimità costituzionale effettuando direttamente la notificazione del ricorso a mezzo posta.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 4, lett. d), e 5, 3, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, non è accolta l'eccezione di inammissibilità che assume inesistente (e quindi insanabile nonostante l'avvenuto raggiungimento dello scopo) la notificazione del ricorso effettuata a mezzo posta da un procuratore dello Stato, anziché dall'avvocato dello Stato incaricato dell'affare. Posto che i procuratori dello Stato sono legittimati (dagli artt. 1, secondo comma, del r.d. n. 1611 del 1933 e 8, terzo comma, della legge n. 103 del 1979) a esercitare il patrocinio innanzi alle magistrature superiori, e che l'art. 55 della legge n. 69 del 2009 autorizza l'Avvocatura dello Stato, intesa quale ufficio, a eseguire le notificazioni ai sensi della legge n. 53 del 1994, ne consegue che anche un procuratore dello Stato, incardinato nell'ufficio, è autorizzato a dare impulso processuale ai giudizi di legittimità costituzionale effettuando direttamente la notificazione del ricorso a mezzo posta.
L'art. 55 della legge n. 69 del 2009 - che consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire direttamente le notificazioni (anche) mediante l'utilizzo del servizio postale, senza l'intermediazione dell'agente notificatore - è pacificamente applicabile ai giudizi di legittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 310 del 2011).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 1
co. 4
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 1
co. 5
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 3
co. 1
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 3
co. 3
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte