Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Funzioni della neo-istituita Agenzia sarda delle entrate (ASE) - Controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statutaria relativa all'accertamento e riscossione dei soli tributi regionali propri nonché asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e 9 dello statuto reg. Sardegna - dell'art. 1, comma 4, lett. d), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, che include tra le competenze dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) il "controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati e regionali derivati". Lungi dall'attribuire alla Regione il compito di procedere all'accertamento e alla riscossione di tributi diversi da quelli propri, la disposizione impugnata dal Governo si limita a prevedere una distinta e temporalmente successiva forma di verifica (interna all'amministrazione regionale) circa l'esatta quantificazione dell'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali spettante alla Regione. Tale attività di controllo sulla corretta esecuzione degli obblighi statali derivanti dal regime di compartecipazione in nessun modo lede le competenze legislative statali in materia di sistema tributario.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i tributi regionali e locali derivati e i tributi compartecipati, in quanto istituiti e regolati dalla legge dello Stato, conservano inalterata, indipendentemente dalla destinazione del gettito, la loro natura di tributi erariali, con la conseguenza che la disciplina dell'accertamento e della riscossione di essi rientra nella competenza legislativa esclusiva statale e che l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia è ammesso nei soli limiti consentiti dalla stessa legge statale. (Precedenti citati: sentenze n. 280 del 2016, n. 67 del 2015, n. 121 del 2013 e n. 97 del 2013; sentenza n. 85 del 2017).