Sentenza 245/2017 (ECLI:IT:COST:2017:245)
Massima numero 40029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma regionale avente contenuto precettivo indirizzato alla stessa Regione - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Impugnazione di norma regionale avente contenuto precettivo indirizzato alla stessa Regione - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza d'interesse all'impugnazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016. Contrariamente a quanto eccepito, la disposizione impugnata non è meramente programmatica, bensì ha un contenuto normativo indirizzato alla stessa Regione, e ciò ne giustifica l'impugnativa.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per carenza d'interesse all'impugnazione - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016. Contrariamente a quanto eccepito, la disposizione impugnata non è meramente programmatica, bensì ha un contenuto normativo indirizzato alla stessa Regione, e ciò ne giustifica l'impugnativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte