Sentenza 120/2024 (ECLI:IT:COST:2024:120)
Massima numero 46317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46313  46314  46315  46316


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Norme della Regione Siciliana - Modifica del piano di rientro dal disavanzo pregresso già approvato sulla base della disposizione di attuazione statutaria che dispone la sospensione e la dilatazione dei tempi di recupero del disavanzo - Violazione dei principi dell'obbligo di copertura della spesa, dell'equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036015).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost., sotto il profilo del principio dell’obbligo di copertura della spesa, dell’equilibrio del bilancio e della sana gestione finanziaria, l’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 30 del 2021, che ha rideterminato integralmente il previgente percorso di rientro dal disavanzo della Regione Siciliana, recependo le innovazioni introdotte dalla normativa di attuazione statutaria di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, vigente ratione temporis, sospendendo e dilatando i tempi di recupero del disavanzo. La disposizione regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite per la Regione Siciliana, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021, contrastando con la regola generale dell’art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, comporta un illegittimo ampliamento della capacità di spesa della Regione e provoca, così, un peggioramento del già precario equilibrio finanziario, con conseguenze sui contribuenti presenti e futuri. In presenza di difficoltà nel risanamento dell’ente strutturalmente deficitario, il recupero del disavanzo non può essere ulteriormente procrastinato, dovendosi, per converso, porre in essere azioni indispensabili ad incentivare il buon andamento dei servizi e pratiche di amministrazione ispirate a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività, anche per evitare gravose eredità per i futuri amministrati; ciò che dispiega effetti negativi sull’equilibrio della finanza pubblica allargata, in quanto i conti della Regione Siciliana confluiscono nelle risultanze dei conti nazionali, ostacolando la realizzazione degli obiettivi macroeconomici nazionali e di quelli concordati in sede euro unitaria e sovranazionale. (Precedenti: S. 9/2024 - mass. 45954; S. 84/2023 - mass. 45465; S. 235/2021 - mass. 44218; S. 18/2019 - mass. 42076; S. 231/2017 - mass. 41851; S. 80/2017 - mass. 41271).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  26/11/2021  n. 30  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 42    co. 12