Sentenza 245/2017 (ECLI:IT:COST:2017:245)
Massima numero 40033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Istituzione e funzioni del Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE) - Riferimento alla "attivazione del servizio di riscossione dei tributi locali attualmente non riscossi" - Ricorso del Governo - Asserita prefigurazione di una competenza regionale in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali - Denunciato contrasto con la norma statutaria relativa all'accertamento e alla riscossione dei soli tributi regionali propri nonché asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Istituzione e funzioni del Comitato di indirizzo regionale sulle entrate (CIRE) - Riferimento alla "attivazione del servizio di riscossione dei tributi locali attualmente non riscossi" - Ricorso del Governo - Asserita prefigurazione di una competenza regionale in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali - Denunciato contrasto con la norma statutaria relativa all'accertamento e alla riscossione dei soli tributi regionali propri nonché asserita violazione della competenza statale esclusiva in materia di sistema tributario e contabile dello Stato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e 9 dello statuto reg. Sardegna - nella parte in cui prefigurerebbe una competenza del Comitato di indirizzo regionale sulle entrate, da essa istituito quale organo dell'Agenzia sarda delle entrate, in ordine all'accertamento e riscossione di tributi locali. La disposizione impugnata subordina l'istituzione del CIRE al raggiungimento dell'obbiettivo auspicato dal precedente art. 3, comma 1 (acquisizione, da parte dell'ASE, delle competenze in materia di accertamento e riscossione dei tributi derivati e compartecipati), sicché l'incidentale riferimento alla "attivazione del servizio di riscossione [...] dei tributi locali attualmente non riscossi" - condizionata al medesimo obbiettivo - appare un mero auspicio, collegato ad una eventuale riforma ordinamentale disposta dalla normativa statale. Inoltre, le funzioni che, secondo la norma impugnata, saranno da riconoscere al CIRE non attengono in radice a poteri di indirizzo amministrativo o di gestione attiva in materia tributaria, risolvendosi in attività di natura meramente consultiva (in favore del direttore generale dell'ASE), dal cui esercizio non può derivare alcuna lesione dei parametri evocati.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e 9 dello statuto reg. Sardegna - nella parte in cui prefigurerebbe una competenza del Comitato di indirizzo regionale sulle entrate, da essa istituito quale organo dell'Agenzia sarda delle entrate, in ordine all'accertamento e riscossione di tributi locali. La disposizione impugnata subordina l'istituzione del CIRE al raggiungimento dell'obbiettivo auspicato dal precedente art. 3, comma 1 (acquisizione, da parte dell'ASE, delle competenze in materia di accertamento e riscossione dei tributi derivati e compartecipati), sicché l'incidentale riferimento alla "attivazione del servizio di riscossione [...] dei tributi locali attualmente non riscossi" - condizionata al medesimo obbiettivo - appare un mero auspicio, collegato ad una eventuale riforma ordinamentale disposta dalla normativa statale. Inoltre, le funzioni che, secondo la norma impugnata, saranno da riconoscere al CIRE non attengono in radice a poteri di indirizzo amministrativo o di gestione attiva in materia tributaria, risolvendosi in attività di natura meramente consultiva (in favore del direttore generale dell'ASE), dal cui esercizio non può derivare alcuna lesione dei parametri evocati.
I tributi locali sono anch'essi tributi statali, in quanto istituiti con legge statale, indipendentemente dal destinatario del gettito. (Precedente citato: sentenza n. 121 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 9
Altri parametri e norme interposte