Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Entrate spettanti alla Regione provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato - Afflusso diretto alla neo-istituita Agenzia sarda delle entrate (ASE) e riversamento alle casse regionali con le modalità determinate dalla Giunta regionale - Contrasto con il sistema di tesoreria unica, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica, e con la normativa di attuazione statutaria sul riversamento diretto delle suddette entrate dallo Stato alle casse regionali - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 114 del 2016, attuativo dell'art. 8 dello statuto reg. Sardegna - l'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, secondo cui presso l'Agenzia sarda delle entrate (ASE) affluiscono le entrate spettanti alla Regione autonoma Sardegna ai sensi dell'art. 8 dello statuto speciale, anche quali quote delle compartecipazioni al gettito erariale corrisposte mediante riversamento diretto. La disposizione impugnata dal Governo si pone in frontale contrasto con il sistema della tesoreria unica - costituente principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - la cui disciplina prevede che le entrate di spettanza regionale provenienti (direttamente o indirettamente) dallo Stato siano versate presso conti speciali infruttiferi, intestati alle Regioni e gestiti dalla Banca d'Italia; a fronte di ciò, non è necessario l'ulteriore confronto con l'ordinario regime di tesoreria "mista" (sospeso fino al 31 dicembre 2017 e dunque anche al momento in cui è entrata in vigore la norma regionale), atteso che esso non modifica la regolamentazione della gestione delle liquidità spettanti alle Regioni che derivino direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato. Risulta inoltre disattesa, anziché rispettata, la pur richiamata norma di attuazione statutaria, poiché l'afflusso diretto all'ASE delle predette entrate introduce un passaggio intermedio rispetto al riversamento diretto dallo Stato alle casse regionali (ossia ai conti infruttiferi presso la tesoreria), non rilevando di contro la possibilità che un'eventuale determinazione statale - non intervenuta e comunque ininfluente sul giudizio di legittimità costituzionale in via principale - assoggetti l'ASE al sistema di tesoreria unica. Altresì illegittimo, in quanto presuppone il suddetto passaggio intermedio, è il potere - assegnato alla Giunta regionale dall'ultimo periodo della disposizione censurata - di individuare le modalità e i tempi di riversamento (da parte dell'ASE) nelle casse regionali e di disciplinare i relativi flussi informativi.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina legislativa in tema di tesoreria unica, in quanto strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato-ordinamento, appartiene ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, da applicarsi sia alle Regioni a statuto ordinario sia a quelle a statuto speciale, esistendo tra esse, sotto questo profilo, una piena equiparazione. (Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2013 e n. 311 del 2012).
Per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è condizionato solo alla pubblicazione della legge che si presume illegittima. È la mera pubblicazione di una legge potenzialmente lesiva della ripartizione di competenze a giustificarne l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale, a prescindere dagli effetti che essa abbia o non abbia prodotto. A maggior ragione, il giudizio in via principale non è condizionato da successive, eventuali e discrezionali determinazioni del potere esecutivo che su tali effetti possano incidere, nel senso di escluderli o limitarli. (Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2016 e n. 118 del 2015).