Sentenza 245/2017 (ECLI:IT:COST:2017:245)
Massima numero 40036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Funzioni della neo-istituita Agenzia sarda delle entrate (ASE) - Riversamento nelle casse regionali delle entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta regionale - Stretta dipendenza funzionale di tale previsione da altra già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Funzioni della neo-istituita Agenzia sarda delle entrate (ASE) - Riversamento nelle casse regionali delle entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta regionale - Stretta dipendenza funzionale di tale previsione da altra già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 9, comma 3, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, secondo cui l'Agenzia sarda delle entrate riversa nelle casse regionali le entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta regionale. A tale disposizione - disciplinante l'esecuzione da parte dell'ASE di quanto la Giunta regionale sarebbe autorizzata a deliberare in base al precedente art. 1, comma 5 - deve estendersi la già adottata dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, atteso il rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le due proposizioni normative. (Precedente citato: sentenza n. 36 del 2017).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via conseguenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953) - l'art. 9, comma 3, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, secondo cui l'Agenzia sarda delle entrate riversa nelle casse regionali le entrate di competenza, con le modalità e i tempi stabiliti dalla Giunta regionale. A tale disposizione - disciplinante l'esecuzione da parte dell'ASE di quanto la Giunta regionale sarebbe autorizzata a deliberare in base al precedente art. 1, comma 5 - deve estendersi la già adottata dichiarazione di incostituzionalità di quest'ultimo, atteso il rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le due proposizioni normative. (Precedente citato: sentenza n. 36 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27