Sentenza 245/2017 (ECLI:IT:COST:2017:245)
Massima numero 40037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Funzioni della neo-istituita Agenzia sarda delle entrate (ASE) - Raccordo continuo con la struttura finanziaria statale allo scopo di verificare l'esattezza dell'ammontare spettante alla Regione a titolo di compartecipazione alle quote erariali - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dall'incremento dell'attività amministrativa statale - Mancanza di specifica e congrua indicazione delle ragioni di contrasto con il parametro evocato - Inammissibilità della questione.
Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Funzioni della neo-istituita Agenzia sarda delle entrate (ASE) - Raccordo continuo con la struttura finanziaria statale allo scopo di verificare l'esattezza dell'ammontare spettante alla Regione a titolo di compartecipazione alle quote erariali - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di copertura dei maggiori oneri finanziari derivanti dall'incremento dell'attività amministrativa statale - Mancanza di specifica e congrua indicazione delle ragioni di contrasto con il parametro evocato - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - in quanto prospettata in modo apodittico - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che l'ASE operi attraverso "un raccordo continuo con la struttura statale", allo scopo di verificare l'esattezza dei dati e dei calcoli (anche) da questa effettuati, in vista di garantire l'esatta determinazione di quanto spettante a titolo di compartecipazione regionale alle quote erariali. Il ricorso non espone le ragioni per le quali l'incremento di attività amministrativa imposto all'apparato statale dal raccordo con l'ASE, comporterebbe maggiori oneri finanziari, mentre avrebbe dovuto essere quantomeno dimostrata l'impossibilità di svolgere tale attività con le risorse umane e materiali già a disposizione.
È dichiarata inammissibile - in quanto prospettata in modo apodittico - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che l'ASE operi attraverso "un raccordo continuo con la struttura statale", allo scopo di verificare l'esattezza dei dati e dei calcoli (anche) da questa effettuati, in vista di garantire l'esatta determinazione di quanto spettante a titolo di compartecipazione regionale alle quote erariali. Il ricorso non espone le ragioni per le quali l'incremento di attività amministrativa imposto all'apparato statale dal raccordo con l'ASE, comporterebbe maggiori oneri finanziari, mentre avrebbe dovuto essere quantomeno dimostrata l'impossibilità di svolgere tale attività con le risorse umane e materiali già a disposizione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, ove risulti del tutto mancante una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali sussisterebbe il contrasto con il parametro evocato, la censura non raggiunge quella soglia minima di chiarezza cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative proposte nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 50 del 2017 e n. 32 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
28/10/2016
n. 25
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte