Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Sardegna - Funzioni della neo-istituita Agenzia sarda delle entrate (ASE) - Raccordo continuo con la struttura finanziaria statale allo scopo di verificare l'esattezza dell'ammontare spettante alla Regione a titolo di compartecipazione alle quote erariali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 25 del 2016, nella parte in cui prevede che l'ASE operi attraverso "un raccordo continuo con la struttura statale", allo scopo di verificare l'esattezza dei dati e dei calcoli (anche) da questa effettuati, in vista di garantire l'esatta determinazione di quanto spettante alla Regione a titolo di compartecipazione alle quote erariali. Deve escludersi la prospettata violazione della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", atteso che l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano, di regola, alcuna lesione di attribuzioni statali o regionali, rappresentando, invece, strumenti con i quali si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni sia statali che regionali; e che lo scambio di informazioni in materia di relazioni finanziarie tra lo Stato e le autonomie territoriali - al cui rafforzamento è orientata la legislazione statale in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 70 del d.lgs. n. 118 del 2011) - permette alla Regione di giovarsi della precisa e preventiva conoscenza delle risorse finanziarie disponibili e redigere puntualmente il bilancio, evitando l'instaurazione di vertenze sulle entrate ad essa spettanti. Al contrario, in un sistema tributario regionale caratterizzato (quasi per intero) dall'eteronomia della struttura dei tributi e dalla centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto, l'aggiuntivo esonero dello Stato dall'obbligo di rendere ostensibili e confrontabili i dati necessari a salvaguardare le risorse spettanti all'autonomia speciale costituirebbe un'ingiustificata compressione dell'autonomia stessa.
Fermo restando il principio per cui le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, deve nondimeno essere esclusa la configurabilità di un vulnus delle competenze statali nel caso di semplice acquisizione di informazioni. Infatti, l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano, di regola, alcuna lesione di attribuzioni, rispettivamente statali o regionali, ma rappresentano strumenti con i quali si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2010, n. 10 del 2008, n. 42 del 2006, n. 327 del 2003 e n. 412 del 1994).
L'eteronomia della struttura dei tributi e la centralizzazione dei meccanismi di riscossione e riparto tra gli enti territoriali - dalle quali è caratterizzato, quasi per intero, il sistema tributario regionale - sono giustificate dall'interrelazione con più parametri costituzionali di primaria importanza (tra cui il coordinamento della finanza pubblica e il rispetto dei vincoli comunitari ex art. 117, primo comma, Cost.) nonché, sul piano funzionale, da inderogabili istanze unitarie che permeano la Costituzione. Tuttavia, aggiungere a questa fondamentale prerogativa del legislatore statale anche l'esonero dello Stato dall'obbligo di rendere ostensibili e confrontabili i dati necessari per una corretta attuazione del precetto costituzionale, inerente alla salvaguardia delle risorse spettanti all'autonomia speciale, costituisce un'ingiustificata compressione dell'autonomia stessa. (Precedente citato: sentenza n. 188 del 2016).