Sentenza 246/2017 (ECLI:IT:COST:2017:246)
Massima numero 41648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41649  41650  41651  41652  41653


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Non implausibilità - Ininfluenza nel giudizio amministrativo a quo dello ius superveniens, alla stregua del principio tempus regit actum - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993. Non sono implausibili le argomentazioni del rimettente che - investito dell'appello contro la statuizione di radicale irrilevanza delle installazioni mobili ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - reputa tale valutazione pregiudiziale e assorbente rispetto alla qualificazione degli interventi come nuova costruzione e ininfluente lo ius superveniens sulla legittimità degli atti amministrativi pregressi, alla stregua del principio tempus regit actum. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2016, n. 49 del 2016 e n. 30 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 129

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte