Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Finalità di garantire il diritto di difesa ai non abbienti - Possibile contemperamento con l'opposta esigenza di contenere la spesa pubblica - Discrezionalità del legislatore, nei limiti della ragionevolezza e della correlazione con la struttura dei differenti processi. (Classif. 175001).
Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato dà attuazione all’art. 24, terzo comma, Cost., che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, e all’art. 3, secondo comma, Cost., poiché rimuove un ostacolo economico al principio di eguaglianza e al concreto esercizio del diritto di difesa; tuttavia, la necessità di raggiungere un punto di equilibrio tra queste esigenze e quella di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia comporta che il patrocinio a spese dello Stato non riguardi in modo uguale tutti i processi e tutte le situazioni. Il legislatore gode di ampia discrezionalità, ma con il limite della ragionevolezza, e la distinzione in tema di disciplina di accesso al patrocinio a spese dello Stato si giustifica solo se correlata alle diverse caratteristiche e implicazioni dei vari processi. (Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 35 del 2019 - mass. 41862; S. 16/2018 - mass. 39762; S. 178/2017; S. 101/2012; S. 139/2010 - mass. 34603; S. 175/1996; S. 149/1983; S. 127/1979; S. 46/1957 - mass. 289; O. 458/2002