Sentenza 246/2017 (ECLI:IT:COST:2017:246)
Massima numero 41649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41648  41650  41651  41652  41653


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Censura di violazione della competenza in materia ambientale - Diversità della denunciata irrilevanza paesaggistica di allestimenti mobili rispetto alla preventiva valutazione di compatibilità ambientale delle strutture turistico-ricettive all'aperto che li ospitano - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993, non è accolta l'eccezione di inammissibilità della censura di violazione della competenza statale in materia ambientale. Tale censura contesta l'irrilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili collocati permanentemente in strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dunque prescinde dalla necessità - non considerata dal rimettente - della preventiva valutazione di compatibilità ambientale delle suddette strutture.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 129

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte