Sentenza 246/2017 (ECLI:IT:COST:2017:246)
Massima numero 41650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  10/10/2017;  Decisione del  10/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  41648  41649  41651  41652  41653


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993. Il rimettente ha individuato in maniera puntuale la norma censurata e ha illustrato i dubbi di incostituzionalità con dovizia di riferimenti, corroborati anche dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale. La censura di violazione dell'art. 32 Cost., anche se sorretta da un'argomentazione stringata, è volta ad avvalorare quella di violazione dell'art. 9 Cost., in una prospettiva che sottolinea il legame inscindibile tra la protezione dell'ambiente e la tutela del diritto fondamentale alla salute. (Precedente citato: sentenza n. 641 del 1987, sul legame fra ambiente e salute).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 129

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte