Sentenza 246/2017 (ECLI:IT:COST:2017:246)
Massima numero 41650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Sufficienza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993. Il rimettente ha individuato in maniera puntuale la norma censurata e ha illustrato i dubbi di incostituzionalità con dovizia di riferimenti, corroborati anche dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale. La censura di violazione dell'art. 32 Cost., anche se sorretta da un'argomentazione stringata, è volta ad avvalorare quella di violazione dell'art. 9 Cost., in una prospettiva che sottolinea il legame inscindibile tra la protezione dell'ambiente e la tutela del diritto fondamentale alla salute. (Precedente citato: sentenza n. 641 del 1987, sul legame fra ambiente e salute).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato nei confronti dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993. Il rimettente ha individuato in maniera puntuale la norma censurata e ha illustrato i dubbi di incostituzionalità con dovizia di riferimenti, corroborati anche dal richiamo alla pertinente giurisprudenza costituzionale. La censura di violazione dell'art. 32 Cost., anche se sorretta da un'argomentazione stringata, è volta ad avvalorare quella di violazione dell'art. 9 Cost., in una prospettiva che sottolinea il legame inscindibile tra la protezione dell'ambiente e la tutela del diritto fondamentale alla salute. (Precedente citato: sentenza n. 641 del 1987, sul legame fra ambiente e salute).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 129
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte