Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania - Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta - Allestimenti di unità abitative mobili (tende e altri mezzi autonomi di pernottamento) collocati permanentemente nel perimetro delle strutture ricettive - Irrilevanza ai fini paesaggistici - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui sostituisce l'art. 2 della legge reg. Campania n. 13 del 1993, limitatamente alle parole "e paesaggistici", contenute nel comma 1 di tale articolo. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, prevedendo che le installazioni nei campeggi di "unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, quali roulotte, maxi caravan e case mobili", anche se "collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate", non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici, viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, poiché il potere di intervento delle Regioni in materia di "governo del territorio" non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente. Spetta infatti alla legislazione statale - in quanto risponde a ineludibili esigenza di tutela - determinare presupposti e caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell'ambiente. (Precedente citato: sentenza n. 189 del 2016).
L'autorizzazione paesaggistica, finalizzata alla protezione ambientale, è assoggettata a una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, che rispecchia la natura unitaria del valore primario e assoluto dell'ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2016, n. 235 del 2011, n. 101 del 2010, n. 232 del 2008 e n. 641 del 1987).