Sentenza 246/2017 (ECLI:IT:COST:2017:246)
Massima numero 41652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
10/10/2017; Decisione del
10/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Edilizia e urbanistica - Allestimenti mobili - Qualificazione come interventi di nuova costruzione - Caratteristiche e tipologia che la escludono - Specificazione rimessa alle normative regionali di settore - Attinenza di queste ultime al profilo urbanistico-edilizio e non alla compatibilità ambientale e paesaggistica.
Edilizia e urbanistica - Allestimenti mobili - Qualificazione come interventi di nuova costruzione - Caratteristiche e tipologia che la escludono - Specificazione rimessa alle normative regionali di settore - Attinenza di queste ultime al profilo urbanistico-edilizio e non alla compatibilità ambientale e paesaggistica.
Testo
La decisione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui, sostituendo l'art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 13 del 1993, prevede l'irrilevanza ai fini paesaggistici dell'installazione di case mobili collocate permanentemente all'interno di strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, non coinvolge la disciplina degli allestimenti mobili dettata dall'art. 3, comma 1, lett. e.5), del t.u. edilizia, nella formulazione da ultimo modificata dall'art. 52, comma 2, della legge n. 221 del 2015. Tale disciplina - nel demandare alle normative di settore delle Regioni la definizione più articolata delle caratteristiche costruttive e della tipologia degli allestimenti mobili inidonei a determinare una trasformazione stabile del territorio - attiene al profilo urbanistico-edilizio, e non a quello incentrato sulla compatibilità ambientale e paesaggistica, oggetto della decisione succitata.
La decisione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 129, della legge reg. Campania n. 4 del 2011, nella parte in cui, sostituendo l'art. 2, comma 1, della legge reg. Campania n. 13 del 1993, prevede l'irrilevanza ai fini paesaggistici dell'installazione di case mobili collocate permanentemente all'interno di strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, non coinvolge la disciplina degli allestimenti mobili dettata dall'art. 3, comma 1, lett. e.5), del t.u. edilizia, nella formulazione da ultimo modificata dall'art. 52, comma 2, della legge n. 221 del 2015. Tale disciplina - nel demandare alle normative di settore delle Regioni la definizione più articolata delle caratteristiche costruttive e della tipologia degli allestimenti mobili inidonei a determinare una trasformazione stabile del territorio - attiene al profilo urbanistico-edilizio, e non a quello incentrato sulla compatibilità ambientale e paesaggistica, oggetto della decisione succitata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
15/03/2011
n. 4
art. 1
co. 129
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte