Sentenza 247/2017 (ECLI:IT:COST:2017:247)
Massima numero 42009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  11/10/2017;  Decisione del  11/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42010  42011  42012


Titolo
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.

Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per insufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati, formulate nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni a statuto speciale Trentino-Aldo Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 164 del 2016. Emerge dalla lettura dei ricorsi e dalla sostanziale coincidenza della maggior parte delle doglianze che le ricorrenti lamentano - alcune anche attraverso un'articolazione ipotetica delle censure - un effetto lesivo degli equilibri di bilancio dei singoli enti territoriali e della propria autonomia costituzionalmente garantita, che deriverebbe dallo strumentale collegamento di regole contabili realizzato dalle norme impugnate.

Atti oggetto del giudizio

legge  12/08/2016  n. 164  art. 1  co. 1

legge  24/12/2012  n. 243  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte