Sentenza 247/2017 (ECLI:IT:COST:2017:247)
Massima numero 42009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Ricorso in via principale - Sufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per insufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati, formulate nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni a statuto speciale Trentino-Aldo Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 164 del 2016. Emerge dalla lettura dei ricorsi e dalla sostanziale coincidenza della maggior parte delle doglianze che le ricorrenti lamentano - alcune anche attraverso un'articolazione ipotetica delle censure - un effetto lesivo degli equilibri di bilancio dei singoli enti territoriali e della propria autonomia costituzionalmente garantita, che deriverebbe dallo strumentale collegamento di regole contabili realizzato dalle norme impugnate.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per insufficiente motivazione in ordine alla pretesa lesività delle norme impugnate e al nesso logico con i parametri costituzionali evocati, formulate nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni a statuto speciale Trentino-Aldo Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 164 del 2016. Emerge dalla lettura dei ricorsi e dalla sostanziale coincidenza della maggior parte delle doglianze che le ricorrenti lamentano - alcune anche attraverso un'articolazione ipotetica delle censure - un effetto lesivo degli equilibri di bilancio dei singoli enti territoriali e della propria autonomia costituzionalmente garantita, che deriverebbe dallo strumentale collegamento di regole contabili realizzato dalle norme impugnate.
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 1
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte