Sentenza 247/2017 (ECLI:IT:COST:2017:247)
Massima numero 42010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Calcolo del bilancio in equilibrio - Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero" - Preclusione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione dei principi dell'equilibrio di bilancio e di autonomia finanziaria degli enti territoriali, di veridicità e di trasparenza dei bilanci e di responsabilità politica per gli stessi, di ragionevolezza e di uguaglianza - Possibile interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Calcolo del bilancio in equilibrio - Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero" - Preclusione - Ricorso della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione dei principi dell'equilibrio di bilancio e di autonomia finanziaria degli enti territoriali, di veridicità e di trasparenza dei bilanci e di responsabilità politica per gli stessi, di ragionevolezza e di uguaglianza - Possibile interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché in riferimento agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale - dell'art. 1, comma 1, lett. b), primo periodo, della legge n. 164 del 2016, che introduce nell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il comma 1-bis, il quale preclude, nel calcolo del bilancio in equilibrio, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero", pur accertato, al netto dei fondi vincolati, accantonati e destinati di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, assoggettandolo a vincoli di spesa inerenti a obiettivi di finanza pubblica da realizzare su base regionale. Secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza, che ha la mera facoltà - e non l'obbligo - di metterlo a disposizione delle politiche regionali di investimento, in parte o per l'intero. In caso di libero esercizio di tale opzione, l'ente può destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali; ove, viceversa, tale opzione solidaristica non sia ritenuta utile dall'ente titolare dell'avanzo, in capo allo stesso permane la disponibilità del suo impiego. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016, n. 188 del 2016, n. 155 del 2015, n. 19 del 2015, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 60 del 2013 e n. 192 del 2012).
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché in riferimento agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale - dell'art. 1, comma 1, lett. b), primo periodo, della legge n. 164 del 2016, che introduce nell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, il comma 1-bis, il quale preclude, nel calcolo del bilancio in equilibrio, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione "libero", pur accertato, al netto dei fondi vincolati, accantonati e destinati di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, assoggettandolo a vincoli di spesa inerenti a obiettivi di finanza pubblica da realizzare su base regionale. Secondo un'interpretazione conforme a Costituzione, l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza, che ha la mera facoltà - e non l'obbligo - di metterlo a disposizione delle politiche regionali di investimento, in parte o per l'intero. In caso di libero esercizio di tale opzione, l'ente può destinare l'avanzo all'incremento degli spazi finanziari regionali; ove, viceversa, tale opzione solidaristica non sia ritenuta utile dall'ente titolare dell'avanzo, in capo allo stesso permane la disponibilità del suo impiego. (Precedenti citati: sentenze n. 279 del 2016, n. 188 del 2016, n. 155 del 2015, n. 19 del 2015, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 60 del 2013 e n. 192 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 1
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 51
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 63
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
Altri parametri e norme interposte