Sentenza 247/2017 (ECLI:IT:COST:2017:247)
Massima numero 42011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Introduzione del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2017-2019 - Limitazioni temporali, procedurali e materiali al suo utilizzo - Ricorso delle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione dei principi di copertura e di equilibrio di bilancio, di autonomia finanziaria degli enti territoriali sul versante della spesa, di buon andamento dell'amministrazione, di ragionevolezza, di uguaglianza e di leale collaborazione - Possibile interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Introduzione del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2017-2019 - Limitazioni temporali, procedurali e materiali al suo utilizzo - Ricorso delle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Denunciata lesione dei principi di copertura e di equilibrio di bilancio, di autonomia finanziaria degli enti territoriali sul versante della spesa, di buon andamento dell'amministrazione, di ragionevolezza, di uguaglianza e di leale collaborazione - Possibile interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento complessivamente agli artt. 3, 81, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 4, 8, 16, 79, 80, 81, 83, 84 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; nonché agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 1, comma 1, lett. b), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, il quale limita l'utilizzazione, per il periodo 2017-2019, delle risorse già destinate negli esercizi precedenti al finanziamento delle spese programmate e, a tal fine, inserite nel fondo pluriennale vincolato, nonché la possibilità, dal 2020, di iscrivere il citato fondo solo per la parte finanziata da entrate finali. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, le disposizioni impugnate non alterano la struttura e la gestione temporale del fondo pluriennale vincolato, la cui utilizzazione è garantita per gli obiettivi e le scadenze programmati nel tempo dai singoli enti territoriali. Pertanto, l'iscrizione o meno nei contestati titoli dell'entrata e della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, come criterio matematico armonizzato ai fini del consolidamento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inalterate e intangibili le risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del fondo pluriennale vincolato. Gli enti territoriali, pertanto, mantengono la piena facoltà di gestire, secondo l'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, il fondo pluriennale vincolato. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017 e n. 184 del 2016).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento complessivamente agli artt. 3, 81, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 4, 8, 16, 79, 80, 81, 83, 84 e 104 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e all'art. 16 del d.lgs. n. 268 del 1992; nonché agli artt. 4, 8, 48, 49, 51, 63 e 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - dell'art. 1, comma 1, lett. b), secondo e terzo periodo, della legge n. 164 del 2016, il quale limita l'utilizzazione, per il periodo 2017-2019, delle risorse già destinate negli esercizi precedenti al finanziamento delle spese programmate e, a tal fine, inserite nel fondo pluriennale vincolato, nonché la possibilità, dal 2020, di iscrivere il citato fondo solo per la parte finanziata da entrate finali. Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, le disposizioni impugnate non alterano la struttura e la gestione temporale del fondo pluriennale vincolato, la cui utilizzazione è garantita per gli obiettivi e le scadenze programmati nel tempo dai singoli enti territoriali. Pertanto, l'iscrizione o meno nei contestati titoli dell'entrata e della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, come criterio matematico armonizzato ai fini del consolidamento dei conti nazionali, mentre devono ritenersi inalterate e intangibili le risorse legittimamente accantonate per la copertura di programmi, impegni e obbligazioni passive concordate negli esercizi anteriori alle scadenze del fondo pluriennale vincolato. Gli enti territoriali, pertanto, mantengono la piena facoltà di gestire, secondo l'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, il fondo pluriennale vincolato. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2017 e n. 184 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 97
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 16
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 48
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 51
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 63
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 79
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 80
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 81
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 83
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 84
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 104
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 16