Sentenza 247/2017 (ECLI:IT:COST:2017:247)
Massima numero 42012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 29/11/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Definizione dei conseguenti premi e delle sanzioni da applicare alle Regioni e agli enti locali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle prerogative regionali - Incompletezza e oscurità delle censure - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali - Definizione dei conseguenti premi e delle sanzioni da applicare alle Regioni e agli enti locali - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione delle prerogative regionali - Incompletezza e oscurità delle censure - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per incompletezza e oscurità delle censure, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., e mediatamente agli artt. 117-120 Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 164 del 2016, che attribuisce alla legge statale la determinazione di premi e di sanzioni da applicare alle Regioni, ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di conseguimento o di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio. Le censure non raggiungono quella soglia minima - non emendabile nella memoria integrativa - di completezza e chiarezza a cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale, non consentendo di comprendere l'effettiva lesione delle prerogative regionali, né risultando esse ancorate ai parametri evocati; né risulta adeguatamente sviluppata la censura in termini di equità fiscale, perché non viene spiegato per quale motivo il contribuente veneto sarebbe pregiudicato dal meccanismo premiale. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006; ordinanza n. 168 del 2016).
È dichiarata inammissibile, per incompletezza e oscurità delle censure, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5 e 114 Cost., e mediatamente agli artt. 117-120 Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 164 del 2016, che attribuisce alla legge statale la determinazione di premi e di sanzioni da applicare alle Regioni, ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in caso di conseguimento o di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio. Le censure non raggiungono quella soglia minima - non emendabile nella memoria integrativa - di completezza e chiarezza a cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale, non consentendo di comprendere l'effettiva lesione delle prerogative regionali, né risultando esse ancorate ai parametri evocati; né risulta adeguatamente sviluppata la censura in termini di equità fiscale, perché non viene spiegato per quale motivo il contribuente veneto sarebbe pregiudicato dal meccanismo premiale. (Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2017, n. 249 del 2016, n. 39 del 2014, n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006; ordinanza n. 168 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte