Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo tributario - Calcolo dell'ammontare dovuto per il ricorso in appello avverso più atti impositivi - Riferimento al valore della lite determinato "per ciascun atto impugnato" - Denunciata imposizione di onere eccessivo e irrazionale per l'accesso alla giustizia tributaria, disparità di trattamento rispetto al processo civile e a quello amministrativo, lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale contro gli atti della PA, violazione di diritti (ad un processo equo e ad un ricorso effettivo) garantiti dalla CEDU - Incompleta descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e conseguente inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e (conseguente) inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 598, lett. a), della legge n. 147 del 2013, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurato dalla Commissione tributaria regionale della Campania - in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 18 della CEDU - nella parte in cui, ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto, nei processi tributari, in caso di ricorso avverso più atti impositivi, prevede che il valore della lite venga determinato "per ciascun atto impugnato, anche in appello," ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 e s.m. [anziché in base al totale dei tributi richiesti]. Pur censurando l'art. 14, comma 3-bis, nella formulazione successiva alla legge n. 147 del 2013, il giudice rimettente non dà conto dell'applicabilità di quest'ultima al contributo contestato nel giudizio a quo, non essendo indicata, né evincibile dall'ordinanza di rimessione, la data di iscrizione a ruolo del ricorso per il quale sarebbe stato parzialmente evaso il contributo, ciò che impedisce alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione.
Le lacune dell'ordinanza di rimessione riguardanti le circostanze da cui dipende l'applicabilità (in specie, ratione temporis) della norma censurata impediscono alla Corte costituzionale la necessaria verifica della rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. (Precedenti citati: ordinanze n. 196 del 2016, n. 148 del 2015, n. 176 del 2014).