Capacità contributiva - Desumibilità in linea di principio da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza secondo valutazioni riservate al legislatore - Sindacabilità di queste ultime sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza - Possibile incostituzionalità delle imposte fondate su criteri di determinazione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali non ispirati a ragionevolezza.
La capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza. (Precedente citato: sentenza n. 162 del 2008).
Benché le tariffe di estimo e le rendite catastali non siano atti di imposizione tributaria né presupposti d'imposta, e non sia quindi prospettabile in relazione ad esse una lesione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), i criteri per la loro determinazione, ove non ispirati a principi di ragionevolezza, potrebbero porre le premesse per l'incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondino. (Precedenti citati: sentenza n. 162 del 2008 e n. 263 del 1994).