Sentenza 249/2017 (ECLI:IT:COST:2017:249)
Massima numero 40382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
24/10/2017; Decisione del
24/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Imposte e tasse - Catasto - Revisione del classamento degli immobili di proprietà privata siti in microzone comunali per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale registri un significativo scostamento dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai proprietari di immobili siti in microzone non soggette a rivalutazione - Prospettazione di un mero inconveniente di fatto, irrilevante nel giudizio costituzionale - Non fondatezza della questione.
Imposte e tasse - Catasto - Revisione del classamento degli immobili di proprietà privata siti in microzone comunali per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale registri un significativo scostamento dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai proprietari di immobili siti in microzone non soggette a rivalutazione - Prospettazione di un mero inconveniente di fatto, irrilevante nel giudizio costituzionale - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. La prospettata disparità di trattamento fra contribuenti, a seconda che l'immobile sia ubicato o meno in microzone per le quali il Comune interessato formuli richiesta di revisione del classamento, non è ricollegabile alla norma censurata, ma a circostanze contingenti che attengono alla sua concreta applicazione, e costituisce pertanto un inconveniente di fatto, come tale irrilevante nel giudizio costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 219 del 2016 e n. 192 del 2016; ordinanza n. 122 del 2016).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. La prospettata disparità di trattamento fra contribuenti, a seconda che l'immobile sia ubicato o meno in microzone per le quali il Comune interessato formuli richiesta di revisione del classamento, non è ricollegabile alla norma censurata, ma a circostanze contingenti che attengono alla sua concreta applicazione, e costituisce pertanto un inconveniente di fatto, come tale irrilevante nel giudizio costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 219 del 2016 e n. 192 del 2016; ordinanza n. 122 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2004
n. 311
art. 1
co. 335
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte