Sentenza 249/2017 (ECLI:IT:COST:2017:249)
Massima numero 40383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40380  40381  40382  40384


Titolo
Imposte e tasse - Catasto - Revisione del classamento degli immobili di proprietà privata siti in microzone comunali per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale registri un significativo scostamento dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali - Denunciato contrasto con il principio della capacità contributiva - Insussistenza - Non irragionevolezza della scelta legislativa - Rigoroso obbligo di motivazione in merito agli elementi concreti che hanno interessato ciascuna microzona - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. La scelta del legislatore non presenta profili di irragionevolezza ai fini del rispetto del principio della capacità contributiva, in quanto la revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, sicché può ritenersi non irragionevole che l'accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona comporti una ricaduta sulla rendita catastale, il cui conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza a eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo. Nondimeno, il carattere "diffuso" dell'operazione comporta che debba essere assolto in maniera rigorosa l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 335

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte