Sentenza 249/2017 (ECLI:IT:COST:2017:249)
Massima numero 40384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  24/10/2017;  Decisione del  24/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  40380  40381  40382  40383


Titolo
Imposte e tasse - Catasto - Revisione del classamento degli immobili di proprietà privata siti in microzone comunali per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale registri un significativo scostamento dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali - Denunciato contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, che prevede il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali. La censura (formulata in maniera generica e apodittica), secondo cui la prevista rivalutazione "massiva", senza alcuna verifica concreta del singolo bene, esporrebbe l'amministrazione ad azioni giudiziarie, non può rilevare nel senso dell'incostituzionalità della disciplina denunciata, poiché ogni riforma normativa è fisiologicamente idonea a suscitare reazioni da parte dei destinatari.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2004  n. 311  art. 1  co. 335

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte