Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti estranei al giudizio principale e non titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del medesimo - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili gli interventi del Sindacato autonomo dipendenti INAIL in pensione e dell'Associazione sindacale nazionale pensionati dipendenti INPS, nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013. I due intervenienti, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essi non vantano una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale; né è sufficiente la circostanza che l'oggetto delle questioni rientri nell'ambito dei propri scopi statutari e, in particolare, in quello della tutela dell'interesse collettivo, atteso che quest'ultimo è differente rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali.
Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale - anche rappresentativi di interessi collettivi o di categoria - è ammissibile soltanto per i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2017, n. 70 del 2017 e n. 35 del 2017; ordinanza letta all'udienza del 24 gennaio 2017 e allegata alla sentenza n. 35 del 2017, ordinanze n. 227 del 2016 e n. 206 del 2016, nonché ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016 e allegata all'ordinanza n. 206 del 2016)