Thema decidendum - Censure e profili proposti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dai limiti dello scrutinio di costituzionalità fissati dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sono inammissibili, in quanto volte a estendere il thema decidendum, quale definito nelle ordinanze di rimessione, le censure svolte da alcune parti costituite in riferimento a parametri non evocati nelle rispettive ordinanze di rimessione (artt. 3, 23, 53 e 136 Cost.).
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015 e n. 83 del 2015)