Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  25/10/2017;  Decisione del  25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42092  42093  42094  42095  42097  42098  42099  42100  42101  42102  42103  42104  42105  42106  42107  42108  42109


Titolo
Thema decidendum - Dedotta insindacabilità delle scelte del legislatore - Necessità di verificare nel merito le scelte operate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la dedotta insindacabilità delle scelte del legislatore (nel caso di specie, in ordine alla modalità e ai tempi della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici). La discrezionalità del legislatore trova un limite nel criterio di ragionevolezza, per cui non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate. (Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2015  n. 65  art. 1  co. 1

legge  17/07/2015  n. 109  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2015  n. 65  art. 1  co. 1

legge  17/07/2015  n. 109  art.   co. 

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 483

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte