Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Thema decidendum - Dedotta insindacabilità delle scelte del legislatore - Necessità di verificare nel merito le scelte operate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Thema decidendum - Dedotta insindacabilità delle scelte del legislatore - Necessità di verificare nel merito le scelte operate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la dedotta insindacabilità delle scelte del legislatore (nel caso di specie, in ordine alla modalità e ai tempi della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici). La discrezionalità del legislatore trova un limite nel criterio di ragionevolezza, per cui non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate. (Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, e dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la dedotta insindacabilità delle scelte del legislatore (nel caso di specie, in ordine alla modalità e ai tempi della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici). La discrezionalità del legislatore trova un limite nel criterio di ragionevolezza, per cui non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte di volta in volta operate. (Precedente citato: sentenza n. 70 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 483
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte