Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - Criteri di calcolo - Riconoscimento sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciato contrasto con il principio del legittimo affidamento nonché con il giudicato costituzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, in relazione al principio del legittimo affidamento, e 136 Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le disposizioni denunciate non riproducono la normativa dichiarata incostituzionale, né realizzano, anche indirettamente, gli esiti corrispondenti, senza che rilevi che parte del risultato normativo corrisponda. Deve inoltre escludersi che in capo ai titolari di trattamenti pensionistici si fosse determinato un affidamento nell'applicazione della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza citata, in quanto quest'ultima rendeva prevedibile un intervento del legislatore, sulla base di un nuovo bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti; né tale affidamento avrebbe potuto determinarsi, data l'immediatezza dell'intervento operato dal legislatore, considerato che il d.l. n. 65 del 2015 è entrato in vigore a distanza di ventuno giorni dal deposito della suddetta sentenza. (Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2017, n. 5 del 2017, n. 169 del 2015, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 262 del 2009, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966).
Ai fini dello scrutinio della violazione del giudicato costituzionale, la disciplina dettata dal legislatore deve essere considerata nella sua interezza, rilevando il complesso delle norme che si succedono nel tempo.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, una situazione giuridica, per dar luogo a un affidamento, deve risultare, oltre che sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento, anche protratta per un periodo sufficientemente lungo. (Precedente citato: sentenza n. 56 del 2015).