Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Criteri di calcolo - Riconoscimento sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciato contrasto con il principio, anche convenzionale, dell'equo processo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Criteri di calcolo - Riconoscimento sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciato contrasto con il principio, anche convenzionale, dell'equo processo - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali, disciplinando nuovamente la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno rispettivamente riconosciuto la perequazione automatica, in misura percentuale decrescente, per trattamenti pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo INPS e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi, reintrodotti dal comma 25, ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le circostanze e le ragioni dell'intervento operato dal legislatore - delle quali, secondo la Corte EDU, occorre tenere conto per valutare se un intervento retroattivo, idoneo a incidere sull'esito di procedimenti in corso, integri una violazione del principio convenzionale dell'equo processo - escludono detta violazione, sia per lo scopo dichiarato di dare attuazione ai principi enunciati dalla sentenza citata, operando, con riguardo a tutti i trattamenti pensionistici, un nuovo bilanciamento tra l'interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato, sia per quello di eliminare le possibili incertezze in ordine alla disciplina applicabile.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali, disciplinando nuovamente la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno rispettivamente riconosciuto la perequazione automatica, in misura percentuale decrescente, per trattamenti pensionistici fino a sei volte il trattamento minimo INPS e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi, reintrodotti dal comma 25, ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le circostanze e le ragioni dell'intervento operato dal legislatore - delle quali, secondo la Corte EDU, occorre tenere conto per valutare se un intervento retroattivo, idoneo a incidere sull'esito di procedimenti in corso, integri una violazione del principio convenzionale dell'equo processo - escludono detta violazione, sia per lo scopo dichiarato di dare attuazione ai principi enunciati dalla sentenza citata, operando, con riguardo a tutti i trattamenti pensionistici, un nuovo bilanciamento tra l'interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato, sia per quello di eliminare le possibili incertezze in ordine alla disciplina applicabile.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6