Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  25/10/2017;  Decisione del  25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42092  42093  42094  42095  42096  42097  42098  42099  42100  42102  42103  42104  42105  42106  42107  42108  42109


Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Criteri di calcolo - Riconoscimento sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciata violazione del diritto al rispetto dei propri beni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Il blocco per il 2012 e il 2013 della rivalutazione per i trattamenti superiori e il conseguente "trascinamento" dello stesso agli anni successivi non costituiscono un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dalle disposizioni censurate. Ricorrono, infatti, le condizioni che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, rendono legittima un'ingerenza nel diritto al rispetto dei propri beni quali il perseguimento di un interesse pubblico e la proporzionalità, rilevando, in definitiva, che non vi sia il sacrifico del diritto fondamentale alla pensione, escluso dal fatto che le disposizioni incidono su una percentuale dell'importo complessivo del trattamento pensionistico e non sulla disponibilità dei mezzi di sussistenza da parte di pensionati titolari di trattamenti medio-alti.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2015  n. 65  art. 1  co. 1

legge  17/07/2015  n. 109  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2015  n. 65  art. 1  co. 1

legge  17/07/2015  n. 109  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1