Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  25/10/2017;  Decisione del  25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Massime associate alla pronuncia:  42092  42093  42094  42095  42096  42097  42098  42099  42100  42101  42103  42104  42105  42106  42107  42108  42109


Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Criteri di calcolo - Riconoscimento sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Asserita natura tributaria della misura - Denunciata violazione dei principi dell'universalità dell'imposizione a parità di capacità contributiva e di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non hanno natura tributaria, in quanto è sufficiente osservare che l'effetto di "trascinamento" proprio delle censurate misure di blocco della perequazione non ne muta la natura di misure di mero risparmio di spesa (e non di decurtazione del patrimonio del soggetto passivo). (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015)

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2015  n. 65  art. 1  co. 1

legge  17/07/2015  n. 109  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 24  co. 25

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

decreto-legge  21/05/2015  n. 65  art. 1  co. 1

legge  17/07/2015  n. 109  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte