Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Criteri di calcolo - Riconoscimento sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Criteri di calcolo - Riconoscimento sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali ordinari di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità bilanciando, nel limite della ragionevolezza, l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali e le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato - che emergono dal disegno complessivo delle disposizioni censurate - attraverso un sacrificio parziale e temporaneo del primo a favore delle seconde, privilegiando in maniera non irragionevole i trattamenti pensionistici di importo modesto, in ragione dei maggiori margini di resistenza agli effetti dell'inflazione di quelli di importo più alto. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2015, n. 208 del 2014, n. 316 del 2010, n. 30 del 2004, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 156 del 1991 e n. 26 del 1980; ordinanze n. 383 del 2004, n. 531 del 2002 e n. 256 del 2001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali ordinari di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità bilanciando, nel limite della ragionevolezza, l'interesse dei pensionati a preservare il potere di acquisto dei propri trattamenti previdenziali e le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato - che emergono dal disegno complessivo delle disposizioni censurate - attraverso un sacrificio parziale e temporaneo del primo a favore delle seconde, privilegiando in maniera non irragionevole i trattamenti pensionistici di importo modesto, in ragione dei maggiori margini di resistenza agli effetti dell'inflazione di quelli di importo più alto. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2015, n. 208 del 2014, n. 316 del 2010, n. 30 del 2004, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 156 del 1991 e n. 26 del 1980; ordinanze n. 383 del 2004, n. 531 del 2002 e n. 256 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte