Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Blocco per i trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciata violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Blocco per i trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciata violazione del principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento al principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendola, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Né il blocco della rivalutazione automatica né il riconoscimento percentuale di quelli di importi minori si ripercuote sui trattamenti pensionistici in modo tale da colpirne l'adeguatezza, nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita. Dall'invocato parametro, infatti, non discende la conseguenza costituzionalmente necessitata dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, in ragione dei margini di resistenza di quelli medio-alti all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione, senza che tale valutazione sia inficiata dalla mancanza di forme di recupero e dall'effetto di cosiddetto "trascinamento". Inoltre, la misura del riconoscimento sulla base di percentuali riferite al trattamento minimo INPS, e il connesso computo della base di calcolo per quantificare la perequazione negli anni successivi, è improntata a criteri di progressività che, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza, assicurano a quelli pensionistici una salvaguardia dall'erosione del potere d'acquisto che aumenta gradualmente al diminuire, con la riduzione del loro importo, anche della loro capacità di resistenza alla stessa erosione. Infine, le misure percentualmente decrescenti della perequazione si applicano a trattamenti pensionistici "medi" (superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS) o, ancorché modesti, tuttavia pur sempre superiori a tre e a quattro volte il trattamento che costituisce il «nucleo essenziale» della tutela previdenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016, n. 70 del 2015 e n. 316 del 2010).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento al principio di adeguatezza dei trattamenti pensionistici, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv. con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendola, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Né il blocco della rivalutazione automatica né il riconoscimento percentuale di quelli di importi minori si ripercuote sui trattamenti pensionistici in modo tale da colpirne l'adeguatezza, nel loro complesso, a soddisfare le esigenze di vita. Dall'invocato parametro, infatti, non discende la conseguenza costituzionalmente necessitata dell'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, in ragione dei margini di resistenza di quelli medio-alti all'erosione del potere d'acquisto causata dall'inflazione, senza che tale valutazione sia inficiata dalla mancanza di forme di recupero e dall'effetto di cosiddetto "trascinamento". Inoltre, la misura del riconoscimento sulla base di percentuali riferite al trattamento minimo INPS, e il connesso computo della base di calcolo per quantificare la perequazione negli anni successivi, è improntata a criteri di progressività che, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza, assicurano a quelli pensionistici una salvaguardia dall'erosione del potere d'acquisto che aumenta gradualmente al diminuire, con la riduzione del loro importo, anche della loro capacità di resistenza alla stessa erosione. Infine, le misure percentualmente decrescenti della perequazione si applicano a trattamenti pensionistici "medi" (superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il minimo INPS) o, ancorché modesti, tuttavia pur sempre superiori a tre e a quattro volte il trattamento che costituisce il «nucleo essenziale» della tutela previdenziale. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016, n. 70 del 2015 e n. 316 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte