Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 in attuazione della sentenza n. 70 del 2015 - Criteri di calcolo - Riconoscimento sulla base di misure percentuali riferite al trattamento minimo INPS - Disciplina del computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per gli anni successivi (c.d. "trascinamento") - Denunciata violazione del principio di proporzionalità tra trattamenti e lavoro prestato - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Palermo, Milano, Brescia, Napoli, Genova, Torino, La Spezia, e Cuneo, nonché dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Emilia-Romagna, in riferimento al principio di proporzionalità dei trattamenti pensionistici alla quantità e qualità del lavoro prestato, di cui all'art. 36, primo comma, Cost. - dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. Le disposizioni denunciate, individuando un equilibrio tra i valori coinvolti, rispettano il principio di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza alla quantità e qualità del lavoro prestato, considerato che i limiti alle misure di contenimento di spesa incidenti sui trattamenti pensionistici devono rinvenirsi nella costante interazione fra i principi costituzionali racchiusi negli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Né rappresentano condizioni indefettibili di costituzionalità delle misure di blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici la durata solo annuale, l'incidenza su pensioni di importo piuttosto elevato e la chiara finalità solidaristica, poiché ciascuna di esse non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce. (Precedenti citati: sentenza n. 70 del 2015 e n. 316 del 2010).
L'applicazione del principio di proporzionalità ai trattamenti di quiescenza - nella loro funzione sostitutiva del cessato reddito di lavoro - non comporta un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione anche di tale principio, essendo la garanzia dell'art. 38 Cost. agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015).