Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per l'anno 2014 - Blocco per quelli superiori a sei volte il minimo INPS - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per l'anno 2014 - Blocco per quelli superiori a sei volte il minimo INPS - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2014, escludendola per quelli superiori a sei volte il minimo INPS. Il rimettente non ha prospettato profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli su cui la Corte costituzionale nel 2016 si è già pronunciata per la non fondatezza della questione relativa all'intero comma 483 citato. La disposizione censurata, infatti, ispirandosi a criteri di progressività, si differenzia dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 70 del 2015, fonte di un "blocco integrale" della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Brescia in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, per l'anno 2014, escludendola per quelli superiori a sei volte il minimo INPS. Il rimettente non ha prospettato profili o argomentazioni diversi rispetto a quelli su cui la Corte costituzionale nel 2016 si è già pronunciata per la non fondatezza della questione relativa all'intero comma 483 citato. La disposizione censurata, infatti, ispirandosi a criteri di progressività, si differenzia dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 70 del 2015, fonte di un "blocco integrale" della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo. (Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 483
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 286
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte