Patrocinio a spese dello Stato – Spese anticipate dall’erario – Ammissione al patrocinio nel fallimento e nelle procedure concorsuali – Processi in cui è parte una procedura di liquidazione controllata – Possibilità di prenotazione a debito delle relative spese – Omessa previsione – Violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla tutela giurisdizionale – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 175002).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, secondo comma, e 24 Cost., l’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata, quali le spese per il contributo unificato, quelle per le imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile e i diritti di copia. È irragionevole differenziare la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata, connotate dalla stessa struttura, aventi la medesima funzione (comporre i rapporti tra creditori e debitore attuando la par condicio creditorum) e volte, entrambe, a garantire l’accesso a misure di carattere esdebitatorio (che rendono inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti nell’ambito della procedura, così da consentire al debitore l’utile ricollocamento all’interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni, pur a fronte di un adempimento solo parziale rispetto al passivo maturato). Ne consegue che, nell’omogeneità degli interessi perseguiti, l’effettività del diritto inviolabile di difesa deve essere riconosciuta anche alla procedura di liquidazione controllata che sia sprovvista di attivo per le spese, dovendo essa, comunque, assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. (Precedente: S. 245/2019).