Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per quelli superiori a sei volte il minimo INPS - Asserito blocco per un triennio - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per quelli superiori a sei volte il minimo INPS - Asserito blocco per un triennio - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in via subordinata, dal Tribunale di Milano, in riferimento agli gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con mod., nella legge n. 214 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), del d.l. n. 65 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 109 del 2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, che disciplinano la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS per gli anni 2012, 2013 e 2014. La denunciata combinazione delle citate disposizioni non prevede il blocco della perequazione per un triennio, ma soltanto per il 2012 e 2013, mentre, per il 2014, essa è riconosciuta nella misura del 40 per cento. Inoltre, il rimettente, con un'affermazione meramente assertiva e del tutto indimostrata, trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015 - nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica - ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto già previsto dall'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, che incide, in generale, sul quadro della finanza pubblica. Inoltre, e più specificamente, la valutazione degli effetti, su tale quadro, del suddetto d.l. n. 65 del 2015 - in particolare, del "nuovo" comma 25-bis - dipendeva completamente dalla misura della rivalutazione automatica prevista dal comma 483.
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, in via subordinata, dal Tribunale di Milano, in riferimento agli gli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., del comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con mod., nella legge n. 214 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, n. 1), del d.l. n. 65 del 2015, conv., con mod., nella legge n. 109 del 2015, in combinazione con l'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, che disciplinano la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS per gli anni 2012, 2013 e 2014. La denunciata combinazione delle citate disposizioni non prevede il blocco della perequazione per un triennio, ma soltanto per il 2012 e 2013, mentre, per il 2014, essa è riconosciuta nella misura del 40 per cento. Inoltre, il rimettente, con un'affermazione meramente assertiva e del tutto indimostrata, trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015 - nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica - ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto già previsto dall'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013, che incide, in generale, sul quadro della finanza pubblica. Inoltre, e più specificamente, la valutazione degli effetti, su tale quadro, del suddetto d.l. n. 65 del 2015 - in particolare, del "nuovo" comma 25-bis - dipendeva completamente dalla misura della rivalutazione automatica prevista dal comma 483.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 483
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte