Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013 e 2014 - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013 e 2014 - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza nonché di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lett. d) ed e), della legge n. 147 del 2013, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. La censura riguarda la disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, mentre nei giudizi principali in esame nessuno dei pensionati ricorrenti era titolare di detto trattamento pensionistico.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011, come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, «in collegamento» con l'art. 1, comma 483, lett. d) ed e), della legge n. 147 del 2013, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. La censura riguarda la disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, mentre nei giudizi principali in esame nessuno dei pensionati ricorrenti era titolare di detto trattamento pensionistico.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 483
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 483
legge
28/12/2015
n. 208
art. 1
co. 286
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte