Sentenza 250/2017 (ECLI:IT:COST:2017:250)
Massima numero 42109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
25/10/2017; Decisione del
25/10/2017
Deposito del 01/12/2017; Pubblicazione in G. U. 06/12/2017
Titolo
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013 e 2014 - Criteri di calcolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici - Rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013 e 2014 - Criteri di calcolo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché di adeguatezza e proporzionalità dei trattamenti pensionistici - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. La normativa denunciata non prevede, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, il blocco della perequazione «per un triennio», ma soltanto per il 2012 e 2013. Inoltre, l'affermazione secondo cui il legislatore del 2015 avrebbe omesso di coordinare le diverse disposizioni, è meramente assertiva e indimostrata, e trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015, nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica, ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto già previsto dall'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013. Né, infine, può ritenersi che l'affermazione della Corte costituzionale con sentenza n. 316 del 2010, che le pensioni superiori a otto volte presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo, implica che pensioni anche inferiori a detto importo, come quelli in esame, non possano presentare margini, ancorché più ridotti, di resistenza all'inflazione. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2015 e n. 316 del 2010).
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dei commi 25 e 25-bis dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 214 del 2011 come rispettivamente sostituito e inserito dai nn. 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 65 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 109 del 2015, i quali - in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 - hanno nuovamente disciplinato la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendolo, per gli anni 2012 e 2013, solo per quelli fino a sei volte il trattamento minimo INPS, e regolato il c.d. "trascinamento", ossia il computo degli incrementi perequativi ai fini della determinazione della base di calcolo per la rivalutazione automatica per gli anni successivi. La normativa denunciata non prevede, per i trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, il blocco della perequazione «per un triennio», ma soltanto per il 2012 e 2013. Inoltre, l'affermazione secondo cui il legislatore del 2015 avrebbe omesso di coordinare le diverse disposizioni, è meramente assertiva e indimostrata, e trascura di considerare che il d.l. n. 65 del 2015, nel bilanciare l'interesse dei pensionati con le esigenze della finanza pubblica, ha inevitabilmente avuto riguardo a quanto già previsto dall'art. 1, comma 483, lett. e), della legge n. 147 del 2013. Né, infine, può ritenersi che l'affermazione della Corte costituzionale con sentenza n. 316 del 2010, che le pensioni superiori a otto volte presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo, implica che pensioni anche inferiori a detto importo, come quelli in esame, non possano presentare margini, ancorché più ridotti, di resistenza all'inflazione. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2015 e n. 316 del 2010).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 24
co. 25
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
decreto-legge
21/05/2015
n. 65
art. 1
co. 1
legge
17/07/2015
n. 109
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte