Thema decidendum - Deduzioni delle parti costituite nel giudizio incidentale - Evocazione di parametri non indicati dal rimettente - Inammissibilità.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, sono ritenute inammissibili le deduzioni svolte dalle parti costituite, ricorrenti nel giudizio a quo, volte ad estendere il thema decidendum - quale definito nell'ordinanza di rimessione - anche alla violazione dei parametri di cui agli artt. 34, terzo comma, 35, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 29 del 2017, n. 214 del 2016, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015, n. 83 del 2015, n. 56 del 2015, n. 37 del 2015 e n. 34 del 2015).