Sentenza 251/2017 (ECLI:IT:COST:2017:251)
Massima numero 41251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Titolo
Istruzione - Reclutamento del personale docente della scuola - Partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami - Esclusione degli insegnanti già assunti nelle scuole statali con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Irragionevole restrizione della partecipazione alla procedura concorsuale in base a criteri non funzionali all'obiettivo di selezione delle migliori professionalità, violazione del principio del reclutamento dei docenti in base al merito e della possibilità di accesso agli impieghi in condizioni di effettiva parità - Illegittimità costituzionale.
Istruzione - Reclutamento del personale docente della scuola - Partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami - Esclusione degli insegnanti già assunti nelle scuole statali con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Irragionevole restrizione della partecipazione alla procedura concorsuale in base a criteri non funzionali all'obiettivo di selezione delle migliori professionalità, violazione del principio del reclutamento dei docenti in base al merito e della possibilità di accesso agli impieghi in condizioni di effettiva parità - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, che esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. La norma censurata dal TAR Lazio restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali e contraddice il principio del reclutamento dei docenti in base al merito, poiché prevede l'esclusione dai concorsi in presenza di una circostanza "eccentrica" fondata sulla durata del contratto e sulla natura del datore di lavoro, ossia su criteri non meritocratici e, quindi, non funzionali all'obbiettivo di selezione delle migliori professionalità, al quale le procedure concorsuali dovrebbero essere preordinate. Né la ratio della suddetta esclusione può essere ravvisata nella finalità di assorbimento del precariato, atteso che tale finalità è adeguatamente perseguita e si esaurisce con il piano straordinario di assunzioni disciplinato nei commi da 95 a 105 - dal quale è appositamente escluso il personale insegnante già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato (comma 104) - e non è replicabile nel successivo sistema ordinario di reclutamento, in cui trova applicazione il censurato ultimo periodo del comma 110. D'altra parte, la finalità di riassorbire tempestivamente il precariato risulta contraddetta dall'inesistenza di un'analoga preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola privata paritaria e per coloro che, in possesso delle necessarie abilitazioni, già abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR o di altre amministrazioni. A sua volta, l'ammissione ai concorsi dei docenti di ruolo della scuola pubblica potrebbe non arrecare sostanziali svantaggi nell'allocazione delle risorse lavorative, tenuto conto che l'eventuale assunzione dei predetti docenti in una "nuova" posizione libererebbe la posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe essere successivamente assegnata ad altri. (Precedente citato: sentenza n. 41 del 2011, secondo cui il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. - l'art. 1, comma 110, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, che esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. La norma censurata dal TAR Lazio restringe irragionevolmente la platea dei partecipanti alle procedure concorsuali e contraddice il principio del reclutamento dei docenti in base al merito, poiché prevede l'esclusione dai concorsi in presenza di una circostanza "eccentrica" fondata sulla durata del contratto e sulla natura del datore di lavoro, ossia su criteri non meritocratici e, quindi, non funzionali all'obbiettivo di selezione delle migliori professionalità, al quale le procedure concorsuali dovrebbero essere preordinate. Né la ratio della suddetta esclusione può essere ravvisata nella finalità di assorbimento del precariato, atteso che tale finalità è adeguatamente perseguita e si esaurisce con il piano straordinario di assunzioni disciplinato nei commi da 95 a 105 - dal quale è appositamente escluso il personale insegnante già assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato (comma 104) - e non è replicabile nel successivo sistema ordinario di reclutamento, in cui trova applicazione il censurato ultimo periodo del comma 110. D'altra parte, la finalità di riassorbire tempestivamente il precariato risulta contraddetta dall'inesistenza di un'analoga preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola privata paritaria e per coloro che, in possesso delle necessarie abilitazioni, già abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR o di altre amministrazioni. A sua volta, l'ammissione ai concorsi dei docenti di ruolo della scuola pubblica potrebbe non arrecare sostanziali svantaggi nell'allocazione delle risorse lavorative, tenuto conto che l'eventuale assunzione dei predetti docenti in una "nuova" posizione libererebbe la posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe essere successivamente assegnata ad altri. (Precedente citato: sentenza n. 41 del 2011, secondo cui il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/07/2015
n. 107
art. 1
co. 110
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte