Sentenza 251/2017 (ECLI:IT:COST:2017:251)
Massima numero 41253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GROSSI - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
08/11/2017; Decisione del
08/11/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Titolo
Istruzione - Reclutamento del personale docente della scuola - Partecipazione alla procedura concorsuale da bandire in ciascuna Regione entro il febbraio 2018 - Requisiti - Non titolarità di un contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali - Sostanziale ripetizione di contenuto normativo già ritenuto incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Istruzione - Reclutamento del personale docente della scuola - Partecipazione alla procedura concorsuale da bandire in ciascuna Regione entro il febbraio 2018 - Requisiti - Non titolarità di un contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali - Sostanziale ripetizione di contenuto normativo già ritenuto incostituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953), l'art. 17, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 59 del 2017, che - nel disciplinare la fase transitoria del reclutamento del personale docente - prevede, per la partecipazione alla procedura concorsuale da bandire in ciascuna Regione entro il febbraio 2018, il requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. Tale disposizione non solo ripete sostanzialmente la previsione - già ritenuta incostituzionale - enunciata a regime dall'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, ma, esplicitando la finalità di assorbimento del precariato, rende ancor più irragionevole e discriminatoria l'esclusione dal concorso dei docenti a tempo indeterminato della scuola statale rispetto all'ammissione di quelli alle dipendenze del MIUR o di altra amministrazione, nonché dei docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria, con il risultato di riproporre la già rilevata incongruità tra la finalità accampata e il mezzo prescelto per realizzarla.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953), l'art. 17, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 59 del 2017, che - nel disciplinare la fase transitoria del reclutamento del personale docente - prevede, per la partecipazione alla procedura concorsuale da bandire in ciascuna Regione entro il febbraio 2018, il requisito di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali. Tale disposizione non solo ripete sostanzialmente la previsione - già ritenuta incostituzionale - enunciata a regime dall'art. 1, comma 110, della legge n. 107 del 2015, ma, esplicitando la finalità di assorbimento del precariato, rende ancor più irragionevole e discriminatoria l'esclusione dal concorso dei docenti a tempo indeterminato della scuola statale rispetto all'ammissione di quelli alle dipendenze del MIUR o di altra amministrazione, nonché dei docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria, con il risultato di riproporre la già rilevata incongruità tra la finalità accampata e il mezzo prescelto per realizzarla.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27