Sentenza 122/2024 (ECLI:IT:COST:2024:122)
Massima numero 46323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  21/05/2024;  Decisione del  21/05/2024
Deposito del 04/07/2024; Pubblicazione in G. U. 10/07/2024
Massime associate alla pronuncia:  46324


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Caratteri e finalità - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo e incidenza sul percorso argomentativo - Necessità - Identificazione con l'utilità concreta - Esclusione, a garanzia di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità - Valutazione demandata al giudice a quo. (Classif. 112005).

Testo

Anche nella prospettiva di un più diffuso accesso al sindacato di costituzionalità, la rilevanza postula l’applicabilità della disposizione censurata nel giudizio principale e non si identifica nell’utilità concreta che una pronuncia di accoglimento può apportare alle parti. È sufficiente che la disposizione sospettata di illegittimità costituzionale incida sul percorso argomentativo che il rimettente è chiamato a compiere, quand’anche il tenore della decisione non muti. La valutazione di tali presupposti è demandata al giudice a quo e si sottrae al sindacato di questa Corte, ove sia suffragata da una motivazione non implausibile. (Precedenti: S. 25/2024 - mass. 46001; S. 174/2019).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte