Sentenza 89/2026 (ECLI:IT:COST:2026:89)
Massima numero 47564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/03/2026;  Decisione del  23/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47562  47563  47566  47567  47568  47569


Titolo
Tributi – Imposte sulle successioni e donazioni – Imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia – Determinazione della base imponibile – Disciplina precedente la novella del 2024 – Moltiplicazione della rendita vitalizia annua per il coefficiente di volta in volta fissato da decreti ministeriali secondo il prospetto allegato al t.u. sull’imposta di registro – Divieto di assunzione di un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5% – Omessa previsione – Irragionevolezza e violazione del principio di capacità contributiva – Illegittimità costituzionale in parte qua – Auspicio per un intervento del legislatore che calibri criteri conoscibili e razionalmente giustificabili l’imposizione fiscale sulle rendite vitalizie. (Classif. 255032).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo applicabile prima della modifica di cui all’art. 1, comma 1, lett. r), del d.lgs. n. 139 del 2024, nella parte in cui, nel prevedere che la determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni relativa alle rendite vitalizie deve essere compiuta moltiplicando la rendita vitalizia annua per il coefficiente riportato nel prospetto allegato al t.u. sull’imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 %. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. tributaria, nelle condizioni di tassi di interesse inferiori all’unità, da un lato sconfina nella manifesta arbitrarietà in quanto produce una situazione fiscale estrema nella quale, considerata l’attuale aspettativa di vita, l’imposizione fiscale può superare il valore del legato; dall’altro lato risulta priva di una giustificazione razionale, producendo l’effetto di “distruggere” fiscalmente lo stesso istituto del legato di rendita vitalizia. È, pertanto, necessario ricondurre tale norma all’interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva, utilizzando a tal fine, il saggio legale d’interesse del 2,5 %, grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento già presente nell’ordinamento. Trattandosi di una soluzione empirica, che riporta a una dimensione non irragionevole la misura dell'imposta, sarebbe certamente auspicabile un intervento normativo che calibrasse con criteri conoscibili e razionalmente giustificabili, anche quanto al metodo di calcolo, l’imposizione fiscale sulle rendite vitalizie. (Precedenti: S. 180/2025; S. S. 31/2025 - mass. 46641; S. 128/2024; S. 90/2024; S. 6/2024 - mass. 45948; S. 95/2022 - mass. 44715; S. 54/2020).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/10/1990  n. 346  art. 17  co. 

decreto legislativo  04/09/2024  n. 139  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte