Sentenza 252/2017 (ECLI:IT:COST:2017:252)
Massima numero 41453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Disciplina delle operazioni di indebitamento e di investimento delle Regioni e degli enti locali - Criteri e modalità di attuazione (incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato) - Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata - Omessa affermazione del carattere tecnico del decreto - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 88 del 2014 - Diversità del contesto normativo - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Disciplina delle operazioni di indebitamento e di investimento delle Regioni e degli enti locali - Criteri e modalità di attuazione (incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato) - Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata - Omessa affermazione del carattere tecnico del decreto - Ricorso delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Denunciata violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 88 del 2014 - Diversità del contesto normativo - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento all'art. 136 Cost., per lesione del giudicato costituzionale della sentenza n. 88 del 2014 - nella parte in cui non afferma il carattere tecnico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, al quale è rimessa la disciplina di criteri e modalità di attuazione dello stesso art. 10, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato. L'evocata sentenza n. 88 del 2014 - rilevato che la riserva di legge rinforzata stabilita dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 per l'attuazione della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti locali consente non implica che l'atto legislativo debba farsi carico di aspetti della disciplina esclusivamente tecnici - ha dichiarato costituzionalmente illegittima la precedente formulazione dell'art. 10, comma 5, nella parte in cui non riservava al d.P.C.m. un compito attuativo meramente tecnico, ma tale pronuncia è stata adottata dopo una verifica del concreto atteggiarsi del d.P.C.m. (carattere tecnico o discrezionale) in relazione al contenuto precettivo dei precedenti commi dell'art. 10, contenuto che assume quindi un valore determinante. Ne consegue che, in presenza di una intervenuta significativa modifica di quest'ultimo, anche in relazione al diverso contesto determinato dalla novellazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2016, non sussiste, sia sotto il profilo sostanziale che formale, il ripristino o la conservazione del significato della norma dichiarata costituzionalmente illegittima. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014). La disciplina statale attuativa della limitata facoltà di indebitamento degli enti territoriali - richiesta dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 - non è limitata ai principi generali, dovendo il suo contenuto essere uguale per tutte le autonomie a garanzia dell'omogeneità dei trattamenti, connaturata alla logica della riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio. I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni" in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, impugnato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Trentino-Alto Adige - in riferimento all'art. 136 Cost., per lesione del giudicato costituzionale della sentenza n. 88 del 2014 - nella parte in cui non afferma il carattere tecnico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, al quale è rimessa la disciplina di criteri e modalità di attuazione dello stesso art. 10, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato. L'evocata sentenza n. 88 del 2014 - rilevato che la riserva di legge rinforzata stabilita dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 per l'attuazione della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti locali consente non implica che l'atto legislativo debba farsi carico di aspetti della disciplina esclusivamente tecnici - ha dichiarato costituzionalmente illegittima la precedente formulazione dell'art. 10, comma 5, nella parte in cui non riservava al d.P.C.m. un compito attuativo meramente tecnico, ma tale pronuncia è stata adottata dopo una verifica del concreto atteggiarsi del d.P.C.m. (carattere tecnico o discrezionale) in relazione al contenuto precettivo dei precedenti commi dell'art. 10, contenuto che assume quindi un valore determinante. Ne consegue che, in presenza di una intervenuta significativa modifica di quest'ultimo, anche in relazione al diverso contesto determinato dalla novellazione dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012 ad opera dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 2016, non sussiste, sia sotto il profilo sostanziale che formale, il ripristino o la conservazione del significato della norma dichiarata costituzionalmente illegittima. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014). La disciplina statale attuativa della limitata facoltà di indebitamento degli enti territoriali - richiesta dall'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 - non è limitata ai principi generali, dovendo il suo contenuto essere uguale per tutte le autonomie a garanzia dell'omogeneità dei trattamenti, connaturata alla logica della riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio. I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel "bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni" in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 2
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte