Sentenza 252/2017 (ECLI:IT:COST:2017:252)
Massima numero 41454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GROSSI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
11/10/2017; Decisione del
11/10/2017
Deposito del 06/12/2017; Pubblicazione in G. U. 13/12/2017
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Disciplina delle operazioni di indebitamento e di investimento delle Regioni e degli enti locali - Criteri e modalità di attuazione (incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato) - Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata - Omessa affermazione del carattere tecnico del decreto - Contrasto con la riserva di legge rinforzata stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 per la disciplina della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti locali - Illegittimità costituzionale parziale.
Bilancio e contabilità pubblica - Disciplina delle operazioni di indebitamento e di investimento delle Regioni e degli enti locali - Criteri e modalità di attuazione (incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato) - Definizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata - Omessa affermazione del carattere tecnico del decreto - Contrasto con la riserva di legge rinforzata stabilita dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 per la disciplina della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti locali - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 - l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non prevede la parola "tecnica", dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo". La disposizione impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Lombardia e Veneto, stabilendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dello stesso art. 10 della legge n. 243, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, consente al d.P.C.m. di adottare una disciplina di dettaglio delle intese e dei patti di solidarietà nazionale sulla cui base, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10, sono effettuate le operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Tale disciplina potrebbe costituire esercizio di un potere tanto di natura meramente tecnica, quanto di natura discrezionale, in contrasto con la riserva di legge rinforzata stabilita nell'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 per la disciplina della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti territoriali (nei limiti previsti dal novellato art. 119, sesto comma, Cost.), la quale non permette allo Stato di esercitare in materia una potestà regolamentare integrativa, ma solo una potestà meramente tecnica. La norma censurata va quindi ricondotta a legittimità riservando al d.P.C.m. un compito attuativo meramente tecnico, ferma restando - in caso di esorbitanza da detto limite - la possibilità di esperire i rimedi consentiti dall'ordinamento, ivi compreso il conflitto di attribuzione tra enti. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 - l'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non prevede la parola "tecnica", dopo le parole "criteri e modalità di attuazione" e prima delle parole "del presente articolo". La disposizione impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria, Lombardia e Veneto, stabilendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione dello stesso art. 10 della legge n. 243, incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, consente al d.P.C.m. di adottare una disciplina di dettaglio delle intese e dei patti di solidarietà nazionale sulla cui base, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10, sono effettuate le operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti. Tale disciplina potrebbe costituire esercizio di un potere tanto di natura meramente tecnica, quanto di natura discrezionale, in contrasto con la riserva di legge rinforzata stabilita nell'art. 5, comma 2, lett. b), della legge cost. n. 1 del 2012 per la disciplina della facoltà di indebitamento delle Regioni e degli enti territoriali (nei limiti previsti dal novellato art. 119, sesto comma, Cost.), la quale non permette allo Stato di esercitare in materia una potestà regolamentare integrativa, ma solo una potestà meramente tecnica. La norma censurata va quindi ricondotta a legittimità riservando al d.P.C.m. un compito attuativo meramente tecnico, ferma restando - in caso di esorbitanza da detto limite - la possibilità di esperire i rimedi consentiti dall'ordinamento, ivi compreso il conflitto di attribuzione tra enti. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
12/08/2016
n. 164
art. 2
co. 1
legge
24/12/2012
n. 243
art. 10
co. 5
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 5
co. 2
Altri parametri e norme interposte