Unione europea - Attuazione degli atti comunitari - Potere delle Regioni nelle materie di loro competenza - Procedura speciale di "messa in mora" degli organi regionali e provinciali del Trentino-Alto Adige, inadempienti nei confronti degli obblighi europei - Riferibilità solo al caso di inattuazione attraverso provvedimenti di natura amministrativa.
L'art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987 - nel prevedere una procedura di "messa in mora" degli organi regionali e provinciali del Trentino-Alto Adige, inadempienti nei confronti degli obblighi comunitari, e il potere sostitutivo del Consiglio dei ministri, nei confronti dell'Amministrazione regionale o provinciale che non abbia provveduto nel termine stabilito dal Governo - riguarda soltanto il caso di adempimento attraverso provvedimenti di natura amministrativa e non anche quello in cui l'atto comunitario, fonte di obblighi per gli Stati membri, richieda un intervento di natura legislativa. (Precedente citato: sentenza n. 425 del 1999).
L'art. 117, quinto comma, Cost. si riferisce alla partecipazione delle Regioni alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, e in questo ambito riconosce alle Regioni stesse il potere di attuare gli atti dell'Unione europea nelle materie di loro competenza. (Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2016 e n. 250 del 2015).